IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado  recante  il  n. 164-C/04  RGC, promossa da Tomasella Industria
Mobili  S.a.s.,  in  persona  del  legale  rappresentante  sig. Luigi
Tomasella, con sede in Brugnera (Pordenone), via Ungaresca n. 16, con
domicilio  eletto in Brugnera (Pordenone), via Vittorio Veneto n. 26,
presso  lo  studio  dell'avv.  Leopoldo  Da  Ros che la rappresenta e
difende come da mandato a margine del ricorso;
    Contro  il  comune  di  Pordenone,  in  persona  del  sindaco pro
tempore, avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione per
violazione a norma del codice della strada.

                              F a t t o

    Con  ricorso  ritualmente  depositato in data 25 febbraio 2004 la
societa'  Tomasella  Industria  Mobili  S.a.s., in persona del legale
rappresentante sig. Luigi Tomasella, proponeva opposizione avverso il
verbale  di  contestazione  n. 2401016 emesso in data 22 gennaio 2004
dal  Corpo  di  Polizia  Municipale  di  Pordenone  per la violazione
dell'art. 180/8  c.d.s.,  «perche',  invitato  con  verbale a fornire
informazioni  in  merito  alle  generalita'  del  conducente all'atto
dell'accertamento,  entro  30  giorni  presso  un  Comando di Polizia
lasciava scadere i termini senza giustificato motivo non ottemperando
a  quanto richiesto. Accertamento a seguito verbale n. 7185/P/03 Reg.
n. 2316980 dell'11 novembre 2003 notificato in data 3 dicembre 2003 a
mezzo servizio postale con raccomandata a.r. n. 09104766504».
    Con  l'indicato  verbale  n. 7185  la  societa' ricorrente veniva
avvertita   che,  «ove  non  fornisse  i  dati  richiesti,  ai  sensi
dell'art. 126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni
previste dall'art. 180, comma 8 del Codice della Strada.».
    La societa' ricorrente, asserendo di non essere stata in grado di
ottemperare  all'invito  rivoltele con il predetto verbale, formulava
eccezione   di  illegittimita'  costituzionale  della  norma  di  cui
all'art. 126-bis comma 2 del codice della strada per contrasto con il
parametro  costituzionale  espresso dall'art. 27 Cost di personalita'
della  responsabilita',  nonche'  per contrasto con gli articoli 24 e
111 Cost. per violazione del diritto di difesa.
    Riteneva,  inoltre,  la  societa'  ricorrente  che  anche l'onere
imposto  dall'art. 204-bis,  ponendosi in contrasto con i principi di
eguaglianza  di  tutti  i  cittadini di fronte alla legge e il libero
accesso   alla  tutela  giurisdizionale  dei  propri  diritti,  fosse
incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
    Con  memoria  depositata  in  data 8 maggio 2004 si costituiva il
Comune di Pordenone precisando:
        a) che l'art. 126-bis c.d.s. impone all'organo di polizia che
non  ottiene  le  informazioni  entro il termine fissato di procedere
all'applicazione  delle  sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 del
codice della strada;
        b) che la stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le
notizie   fornite   non  consentano  di  risalire  all'identita'  del
conducente al momento della commessa violazione.
    All'udienza  del 15 giugno 2004, fissata per la discussione sulle
eccezioni   di   incostituzionalita'   delle   norme   di   cui  agli
artt. 126-bis, comma 2 e 204-bis, comma 3 del codice della strada, la
difesa   della   societa'   ricorrente,   atteso   che  la  questione
dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis,  comma  3, e'
stato  risolto  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del
5-8  aprile 2004 (pubblicata nel n. 15 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 1ª serie speciale), limitava la propria censura
di  incostituzionalita'  in  relazione  all'art. 126-bis,  comma  2 e
instava  per  la  sospensione  del giudizio e per la remissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale e nel merito per l'annullamento del
verbale impugnato.
    Il giudice di pace si riservava.

                            D i r i t t o

    Dall'esame degli atti e della documentazione allegata risulta:
        a)  che a carico della societa' ricorrente e' stata accertata
la  violazione  di cui all'art. 158/2G-5 del codice della strada «per
aver  lasciato  in  sosta  il  veicolo  sulla carreggiata negli spazi
riservati  alla  fermata  o  alla  sosta  dei  veicoli per le persone
invalide»;
        b)   che,   non  essendo  stata  possibile  la  contestazione
immediata,  la  ricorrente  veniva  invitata  a  fornire entro trenta
giorni,  decorrenti dalla notificazione del verbale, le generalita' e
i   dati   della   patente   di   guida   di  colui  che  al  momento
dell'accertamento  conduceva  il veicolo, con avvertenza che, in caso
di  inottemperanza,  ai  sensi  dell'art. 126-bis, comma 2, sarebbero
state  applicate  a  suo  carico  le sanzioni previste dall'art. 180,
comma 8, del codice della strada.
    Cio'  premesso,  ritiene  questo  giudice  che  le  questioni  di
incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente  siano rilevanti ai
fini  del  decidere,  in quanto applicando la norma nella sua attuale
formulazione le sanzioni previste sarebbero irrogate automaticamente,
senza possibilita' di difesa.
    Quanto  al  profilo  della  fondatezza delle eccezioni il giudice
rileva  che  in  effetti  la  norma  in questione, nella parte in cui
prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, l'onere a
carico  del  proprietario  dell'autoveicolo  di comunicare, a pena di
sanzioni  pecuniarie  e  accessorie, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione, viola i disposti
degli artt. 3, 24, 27 comma 1 e 111 della Costituzione.
    Come e' noto, uno degli aspetti piu' innovativi della riforma del
codice  della  strada e' la cosiddetta patente a punti (art. 126-bis,
comma  1).  Al fine di rafforzare la deterrenza delle sanzioni per le
violazioni piu' gravi lo stesso articolo prevede una decurtazione dei
punti  in  dotazione  in  misura  proporzionale  alla  gravita' della
violazione accertata.
    Il comma 2 dell'art. 126-bis statuisce che la comunicazione della
decurtazione   dei   punti   vada  effettuata  al  conducente,  quale
responsabile    della    violazione.    Nell'ipotesi    di    mancata
identificazione   del   conducente,  la  comunicazione  va  fatta  al
proprietario  dell'autoveicolo,  il quale ha trenta giorni di tempo a
decorrere  dalla  richiesta  per comunicare «i dati personali e della
patente  del  conducente  al  momento della commessa violazione»; nel
caso non ottemperi:
        a) la decurtazione del punteggio avviene a suo carico;
        b)  viene  assoggettato alla sanzione pecuniaria ex art. 180,
comma   8,   del  codice  della  strada.  Tale  obbligo  incombe,  se
proprietario  e'  una  persona giuridica, sul legale rappresentante o
persona delegata.
    La  norma e' tassativa e le sanzioni di cui sopra vanno applicate
in  ogni caso, anche quando il proprietario dichiari di non essere in
grado di identificare il trasgressore. Il che comporta il superamento
di  uno  dei  principi  cardine dell'ordinamento democratico, qual e'
quello   della  responsabilita'  personale  o  della  responsabilita'
colpevole,   in  quanto,  ove  fosse  confermato,  introdurrebbe,  in
contrasto  con il disposto dell'art. 27, comma 1, della Costituzione,
una   sorta  di  responsabilita'  per  fatto  altrui  e,  cioe',  una
possibilita'  di  inflizione della pena a chi non abbia in alcun modo
contribuito   alla  realizzazione  del  fatto  ne'  lo  abbia  potuto
impedire.   In   altre   parole   introdurrebbe  il  principio  della
responsabilita' oggettiva.
    La  responsabilita'  oggettiva  e'  istituto  estraneo al diritto
sanzionatorio  sia  che  si  tratti  di  quello  penale sia di quello
amministrativo.  Basti  ricordare  che  la  legge  24  novembre 1981,
n. 689,  che costituisce la normativa generale in materia di sanzioni
amministrative  di  qualunque tipo, all'art. 3, che ricalca l'art. 42
c.p..  statuisce:  «Nelle  violazioni cui e' applicabile una sanzione
amministrativa  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione od
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia essa dolosa o colposa». Ne
consegue  che  anche  in  materia di sanzioni amministrative non puo'
esistere  una  responsabilita' oggettiva e nessuno puo' rispondere al
posto di altri.
    Un  ulteriore  profilo  di  incostituzionalita'  della  norma  va
ravvisato nella violazione del principio di uguaglianza dei cittadini
di  fronte  alla  legge (art. 3 Cost.), in quanto la decurtazione dei
punti  non  potrebbe  essere applicata nei confronti del proprietario
sfornito di patente.
    La  norma in questione, inoltre, non prevedendo alcuna ipotesi di
esonero  dall'onere  della  comunicazione  dei  dati  del conducente,
impedisce,   di   fatto,  qualsiasi  possibilita'  di  controdedurre,
comprimendo  fortemente, in contrasto con gli artt. 24, comma 2 e 111
Cost.,  il  diritto  di  difesa, ostacolandone l'esercizio nel giusto
processo.
    Ove,   poi,   il  conducente  non  identificato  sia  proprio  il
proprietario  dell'autoveicolo,  verrebbe  a  configurarsi  un vero e
proprio  obbligo  di  autodenuncia,  affatto estraneo all'ordinamento
giuridico italiano.
    In  ogni  caso, e' previsto un obbligo che non sempre puo' essere
soddisfatto;  per  rendersene  conto basti pensare al caso del legale
rappresentante  di una societa' con centinaia di dipendenti che usano
gli autoveicoli dell'azienda.
    Ma  le  incongruenze  della  norma in questione si rivelano anche
sotto altri profili.
    L'art. 196  del  codice  della strada sancisce il principio della
solidarieta'   del   proprietario  del  veicolo  con  l'autore  della
violazione  in  ordine  alla sola sanzione pecuniaria, ma concede (al
proprietario)  la  possibilita'  di  provare  che  la circolazione e'
avvenuta contro la sua volonta'.
    L'art. 126-bis, invece, introduce una nuova forma di solidarieta'
che,  al  contrario di quella disciplinata dall'art. 196, non prevede
la  possibilita' di offrire la prova liberatoria. Quindi, non concede
alcuna  possibilita' di difesa e pone a carico del proprietario anche
le sanzioni accessorie (decurtazione del punteggio).
    Infine,  la  norma  in  questione  e'  incongruente  anche per la
semplice  ragione che, nell'ordinamento giuridico italiano, l'obbligo
di denuncia sussiste, in determinati casi, solo in capo a determinati
soggetti che rivestono pubbliche funzioni.
    In   sostanza,   la  norma  contestata  sotto  il  profilo  della
legittimita'   costituzionale,   oltre  a  introdurre  una  sorta  di
delazione  amministrativa,  si  pone  in  contrasto  con la ratio del
sistema  della  legge  n. 689/1981  che pone a base della sanzione un
accertamento compiuto dagli organi di polizia, introducendo una forma
di  accertamento  che  si  realizza  mediante  una sorta di attivita'
sostitutiva   dell'organo   accertatore   con   il   rischio  di  una
spersonalizzazione   della   sanzione   e,  di  conseguenza,  di  una
inefficace  perseguibilita'  del  vero e unico trasgressore e, cioe',
del conducente del veicolo colto in infrazione.